Amministrazione straordinaria e subentro dei commissari nei contratti pendenti
La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 d.lg. n. 270 del 1999 sta a significare che nell’amministrazione straordinaria per un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli artt. 72 e 83-bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all’art. 74 l. fall., che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d’appalto (nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 81, comma 1, l. fall. può subentrare anche il curatore del fallimento del committente).