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Diritto bancario L’ordine di esibizione e l’onere di comunicazione della banca ex art. 119 t.u.b.

L’ordine di esibizione e l’onere di comunicazione della banca ex art. 119 t.u.b.

Tribunale Siena, 20/01/2020, n. 76

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca si oppone al decreto ingiuntivo n. 1404/2018, avente ad oggetto la consegna di copia di documentazione (parziale rendicontazione di mutuo fondiario). In particolare, ritiene inammissibile la domanda monitoria, peraltro indeterminata e priva comunque di dimostrazione; contesta pure la fondatezza della parte di pretesa laddove ha ad oggetto documenti risalenti ad oltre dieci anni prima.

Parte opposta insiste. Richiama l’interpretazione estensiva offerta dalla giurisprudenza sul dettato dell’art. 119 TUB nonchè il dovere di correttezza e buona fede negoziali, ricadenti sulla parte forte dei rapporti in questione.

La causa non è stata istruita in quanto di evidente natura documentale.

L’opposizione è in parte infondata.

Va subito chiarito, rispetto all’azione di rivendicazione di cosa mobile, che nella specie viene in esame (non tanto un contrasto sulla titolarità dei singoli documenti quanto) il diritto di credito ad ottenerne una copia e ciò conferma come questi non rilevino per il loro valore intrinseco ma per il loro contenuto probatorio e sostanziale.

L’onere della prova del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa azionata (costituito, nella presente sede giudiziale, dal mero fatto dell’intercorrenza di rapporto bancario tra le parti contendenti, già di per sé costituente fonte, ex lege, del diritto alla consegna azionato con il ricorso monitorio) incombente a carico della parte opposta, creditore ed attore in senso sostanziale, in ossequio ai criteri generali di riparto invalsi in tema di azioni contrattuali (Cass. SS.UU. n. 13533/01) risulta, comunque, assolto con la produzione del contratto oggetto di menzione nella lettera ex art. 119 TUB già prodotta in allegato al ricorso monitorio, dacché, come osservato in più occasioni, ‘prova scritta’ del diritto del richiedente è qualunque documento attestante esistenza del rapporto banca-cliente (Trib. Milano 21/06/96; Trib. Bari 11/03/03; Trib. Lecce 21/11/06; Trib. Varese 02/11/09; Trib. Torino 22/02/12; Trib.

Taranto 17/09/15; Trib. Roma 05/07/15; Trib. Prato 13/04/15); non potendosi, del resto, pretendere dal cliente la produzione, quale prova del titolo, della medesima documentazione oggetto della domanda asseritamente rimasta inevasa.

Né vi erano per la Banca particolari difficoltà interpretative nel configurare la richiesta di controparte dei “rendiconti annuali dai quali risulti l’importo pagato annualmente in termini di quota interessi, per ciascuno dei seguenti anni: 2006, 2007, 2008…” come mera richiesta di copia delle quietanze di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo in oggetto.

Né rilevano i principi dettati in tema di onere probatorio per la diversa azione di ripetizione di indebito; vale la pena di ricordare che l’esibizione ex art. 210 c.p.c., non preclude il diritto ex art. 119 avendo questi carattere sostanziale e non può quindi essere tutelato ai sensi dell’art. 210 c.p.c.; difetterebbe il requisito della “indispensabilità” di tale mezzo di prova, essendo acquisibili gli estratti su iniziativa appunto del cliente ai sensi dell’art. 119 t.u.b. (Cass. nn. 19475 del 2005; 149 del 2003; 9514 del 1999); l’ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c. c., sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell’onere probatorio, né l’istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell’incombenza legale derivante dall’applicazione del citato art. 2697 c.c. (Cass. n. 17149 del 2008; Cass.n. 10043 del 2004; Cass. n. 9126 del 1990. Trib. Pescara 4 ottobre 2007, n. 1288) .

E per la consegna della documentazione rientrante nel disposto l’art. 119 TUB, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca – come in effetti avvenuto nell’ipotesi di specie – gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass. n. 5091/15, n. 11004/06): diversamente opinando, infatti, altrimenti si imporrebbe al cliente il “diabolico” onere di indicare gli estremi (ad esempio data e natura) di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire (vedi anche Trib. Nola, 13/6/00);

Il decreto di specie dovrà, tuttavia, essere revocato in quanto non contemplante per la documentazione contabile la limitazione temporale del decennio (decorrente dall’invio della ricordata originaria richiesta stragiudiziale – maggio 2018).

Le spese processuali tutte seguono in proporzione alla reciproca soccombenza e vengono liquidate tenendo conto che è mancata la fase di istruttoria.

P.Q.M.

revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna parte opponente a consegnare la documentazione contabile dalla quale risulti l’importo pagato in termini di quota interessi per l’anno 2008, a far data dalla rata del mese di maggio dello stesso anno, relativamente al mutuo fondiario del 20/03/2006, con atto del Dott. A.M., Notaio in Marsala, Repertorio n. 16446 e Raccolta n. 5724; condanna la stessa parte al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida nell’intero in € 3.205 per compenso di Avvocato, oltre spese esenti documentate, spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, compensandole per il resto.

Così deciso in Siena il 13 gennaio 2020.

Il Giudice Dr. Paolo Bernardini

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