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Diritto bancario La revocabilità della scissione societaria

La revocabilità della scissione societaria

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020, C-394/18 – Pres. Arabadjiev, Rel. Xuereb

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana»

Nella causa C-394/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di Appello di Napoli (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2018, nel procedimento I.G.I. Srl

contro

Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele,

con l’intervento di:

Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore), T. von Danwitz, C. Vajda e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per I.G.I. Srl, da S. Ietti, avvocato;

–        per Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl, da S. Pierro e S. Ietti, avvocati;

–        per la Commissione europea, da L. Malferrari, W. Mölls e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12 e 19 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47), come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU 2007, L 300, pag. 47; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra I.G.I. Srl, da un lato, e la sig.ra Maria Grazia Cicenia nonché i sigg. Mario Di Pierro, Salvatore de Vito e Antonio Raffaele, dall’altro, riguardo alla possibilità per questi ultimi, in quanto creditori di una società scissa parte del cui patrimonio è stata trasferita a I.G.I., di esercitare un’azione pauliana al fine di far dichiarare l’atto di scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti a I.G.I.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La terza direttiva 78/855/CEE

3        L’articolo 1 della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36), come modificata dalla direttiva 2007/63 (in prosieguo: la «terza direttiva»), intitolato «Campo d’applicazione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

(…)

–        per l’Italia:

la società per azioni,

(…)».

4        L’articolo 13, paragrafo 3, della terza direttiva così dispone:

«La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata».

 La sesta direttiva

5        A termini dell’ottavo considerando della sesta direttiva:

«(…) I creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della [scissione] li leda».

6        A termini dell’undicesimo considerando della sesta direttiva:

«(…) In vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società partecipanti alla scissione che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall’altra, un termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità».

7        L’articolo 1 della stessa direttiva dispone quanto segue:

«1.      Se gli Stati membri permettono per le società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della [terza direttiva], soggette alla loro legislazione, l’operazione di scissione mediante incorporazione, definita all’articolo 2 della presente direttiva, essi sottopongono tale operazione al capitolo I della presente direttiva.

  1. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l’operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all’articolo 21, (…) essi sottopongono tale operazione al capitolo II.

(…)».

8        L’articolo 2 della sesta direttiva così prevede

«1.      Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante incorporazione l’operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate “società beneficiarie”, e eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

(…)

  1. Laddove la presente direttiva rinvia alla [terza direttiva], l’espressione “società partecipanti alla fusione” designa le società che partecipano alla scissione, l’espressione “società incorporata” designa la società oggetto di scissione, l’espressione “società incorporante” designa ciascuna delle società beneficiarie e l’espressione “progetto di fusione” designa il progetto di scissione».

9        L’articolo 12 della medesima direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1.      Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

  1. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.
  2. Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l’obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare questa responsabilità all’attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l’obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all’articolo 23 l’operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un’autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti, abbia rinunciato, in un’assemblea tenuta conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), ad invocare la responsabilità solidale.
  1. Si applica l’articolo 13, paragrafo 3, della [terza direttiva].
  2. Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
  3. Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi precedenti.
  4. Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all’attivo netto attribuito a ciascuna di queste società».

10      L’articolo 15 della sesta direttiva enuncia quanto segue:

«Le legislazioni degli Stati membri determinano la data alla quale la scissione ha efficacia».

11      L’articolo 17, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che:

«La scissione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

  1. a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; questo trasferimento è fatto per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall’articolo 3, paragrafo 3;
  2. b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;
  3. c) la società scissa si estingue».

12      L’articolo 19 della sesta direttiva è così formulato:

«1.      Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della scissione solo alle condizioni seguenti:

  1. a) la nullità dev’essere dichiarata con sentenza;
  2. b) una scissione efficace ai sensi dell’articolo 15 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l’atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell’assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;
  3. c) l’azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;
  4. d) quando è ancora possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;
  5. e) la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della [prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 1968, L 65, pag. 8)];
  6. f) l’opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 68/151/CEE;
  7. g) la sentenza che dichiara la nullità della scissione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all’articolo 15;
  8. h) ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissione ha preso effetto e prima della data in cui è stata pubblicata la decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia limitata all’attivo netto attribuito alla società beneficiaria a carico della quale è sorto l’obbligo.
  9. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della scissione da parte di un’autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Le lettere b), d), e), f), g) e h) si applicano per analogia all’autorità amministrativa. Questa procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 15.
  10. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un controllo della scissione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo».

13      Gli articoli da 2 a 19 della sesta direttiva figurano nel capitolo I della stessa, intitolato «Scissione mediante incorporazione».

14      Nell’ambito del capitolo II della stessa direttiva, intitolato «Scissione mediante costituzione di nuove società», l’articolo 21, paragrafo 1, di quest’ultima prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per scissione mediante costituzione di nuove società l’operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile».

15      L’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva, anch’esso contenuto nel capitolo II suddetto, così recita:

«Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 3, 4, 5 e 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE. A tal fine l’espressione “società partecipanti alla scissione” designa la società scissa e l’espressione “società beneficiaria” designa ciascuna delle nuove società».

16      L’articolo 25 della sesta direttiva, contenuto nel capitolo IV della medesima ed intitolato «Altre operazioni assimilate alla scissione», dispone che:

«Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all’articolo 1, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili i capitoli I, II e III, salvo l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c)».

 Diritto italiano

17      L’articolo 2503 del codice civile, intitolato «Opposizione dei creditori», stabilisce quanto segue:

«La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445».

18      L’articolo 2504-quater del codice civile, intitolato «Invalidità della fusione», prevede quanto segue:

«Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione».

19      L’articolo 2506 del codice civile, intitolato «Forme di scissione», è del seguente tenore:

«Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo».

20      Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2506-ter del codice civile, intitolato «Norme applicabili»:

«Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione».

21      L’articolo 2506-quater del codice civile, intitolato «Effetti della scissione», dispone, al suo ultimo comma:

«Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico».

22      L’articolo 2901 del codice civile, che figura in una sezione intitolata «Dell’azione revocatoria», così recita:

«Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1)      che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2)      che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

(…)».

23      Risulta dall’articolo 2902, primo comma, del codice civile che il creditore che ha ottenuto che l’atto di disposizione del debitore che ha arrecato pregiudizio alla garanzia sul patrimonio del debitore sia dichiarato inefficace può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.

24      Infine, risulta dall’articolo 2903 del codice civile che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      Con rogito del 16 settembre 2009, Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl, nell’ambito di una scissione, trasferiva una parte del proprio patrimonio a I.G.I., costituita a tal fine con il medesimo rogito.

26      Lamentando che per effetto della scissione, Costruzioni Ing. G. Iandolo fosse stata svuotata di gran parte del suo patrimonio e fosse rimasta titolare ormai solo di appezzamenti di terreno di modesto valore, la sig.ra Cicenia nonché i sigg. Di Pierro, de Vito e Raffaele convenivano, dinanzi al Tribunale di Avellino (Italia), I.G.I. e Costruzioni Ing. G. Iandolo, esponendo di essere creditori di quest’ultima. A titolo principale, essi intentavano un’azione revocatoria, detta «pauliana», ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, chiedendo che si dichiarasse l’inefficacia dell’atto di scissione nei loro confronti. In via subordinata, chiedevano che Costruzioni Ing. G. Iandolo e I.G.I. fossero dichiarate solidalmente responsabili dei debiti di Costruzioni Ing. G. Iandolo, in forza dell’articolo 2506-quater del codice civile.

27      Con sentenza dell’11 dicembre 2015, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda principale dei creditori e dichiarava l’atto di trasferimento dei beni contenuto nell’atto di scissione di cui trattasi inefficace nei loro confronti «relativamente ai beni di cui all’atto revocato tuttora nella titolarità di I.G.I.».

28      I.G.I. e Costruzioni Ing. G. Iandolo hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (Italia) deducendo che l’azione pauliana proposta dai creditori interessati sarebbe irricevibile,

in quanto l’unico rimedio giuridico a disposizione dei creditori delle società partecipanti a una scissione sarebbe l’opposizione ex articolo 2503 del codice civile e il suo mancato esercizio renderebbe definitivi gli effetti della scissione nei confronti di tali creditori. Le medesime società sostengono inoltre che l’articolo 2504-quater del codice civile osterebbe a che sia dichiarata l’invalidità di un atto di scissione una volta che siano stati effettuati gli adempimenti pubblicitari.

29      Il giudice del rinvio spiega che gli articoli 2503, 2504-quater, 2506-ter e 2506-quater, ultimo comma, del codice civile danno attuazione agli articoli 12 e 19 della sesta direttiva nel diritto nazionale.

30      Più precisamente, il giudice del rinvio rileva che, al fine di attuare l’articolo 12 della sesta direttiva, vertente sulla tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione, il legislatore italiano ha previsto che i creditori i cui diritti siano anteriori alla scissione possano fare opposizione alla scissione entro breve termine. Analogamente, il legislatore italiano ha stabilito che ogni società sia responsabile in solido, nei limiti dell’attivo netto ad essa attribuito o che essa ha trattenuto, per i debiti della società scissa che la società alla quale è stata trasferita l’obbligazione non ha adempiuto. Infine, esso ha previsto, nel caso in cui l’atto di scissione non possa più essere dichiarato invalido, un diritto al risarcimento del danno eventualmente subìto dai soci o da terzi lesi dalla scissione.

31      Il giudice del rinvio rileva che, al fine di conformarsi all’articolo 19 della sesta direttiva, che prevede il regime delle nullità di una scissione, il legislatore italiano ha disposto che l’atto di scissione non possa più essere invalidato a partire dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

32      Il giudice del rinvio sottolinea altresì che, per quanto riguarda la questione della ricevibilità dell’azione pauliana intentata da creditori di una società scissa, due correnti di giurisprudenza contrapposte sono state sviluppate dai giudici di merito.

33      Secondo una prima corrente giurisprudenziale, un’azione siffatta sarebbe ricevibile perché, sebbene l’opposizione ex articolo 2503 del codice civile e l’azione revocatoria ex articolo 2901 dello stesso codice abbiano ad oggetto entrambe il mantenimento della garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore, tali azioni non sono comparabili. Esse divergono, infatti, quanto alla persona dei legittimati attivi, al momento in cui possono essere proposte, ai termini del loro esercizio, al fatto che l’azione revocatoria mira a sanzionare un comportamento fraudolento, e, infine, quanto ai loro effetti.

34      Secondo l’altra corrente giurisprudenziale, un’azione revocatoria dei creditori della società scissa dovrebbe essere esclusa alla luce dell’obiettivo della sesta direttiva di garantire che gli effetti della scissione divengano definitivi e irrevocabili nei confronti dei creditori, entro un termine breve, al fine di salvaguardare gli interessi delle numerose parti implicate nella scissione, diverse dai creditori della società scissa.

35      A tal riguardo il giudice del rinvio osserva che il mantenimento della certezza del diritto riguardo agli effetti della scissione e agli interessi delle parti implicate nella scissione, che è uno degli obiettivi della sesta direttiva, può essere garantito solo se il mancato esercizio delle azioni previste all’articolo 12 della sesta direttiva abbia l’effetto di escludere la possibilità per i creditori di esercitare successivamente altre azioni a tutela delle loro garanzie sul patrimonio del debitore. Pertanto, la nozione di «nullità» di cui all’articolo 19 della sesta direttiva dovrebbe includere tutte le azioni che comportano l’inefficacia della scissione, sia assoluta che relativa, e, in quest’ultimo caso, indipendentemente dalla validità della scissione.

36      Il giudice del rinvio evidenzia, tuttavia, che l’articolo 12 della sesta direttiva non esclude l’esercizio di qualsiasi azione successiva volta a tutelare la garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore e che sussiste una serie di differenze, nel diritto nazionale, tra l’azione di nullità e l’azione pauliana.

37      Alla luce di tali circostanze, la Corte di Appello di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di credito siano anteriori alla scissione, che non si siano avvalsi del rimedio dell’opposizione ex articolo 2503 del codice civile (e dunque dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell’articolo 12 della [sesta direttiva]), possano avvalersi dell’azione revocatoria [o pauliana] ex articolo 2901 del codice civile dopo che la scissione sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie nonché di essere anteposti agli stessi soci di quest[e] ultime.

2)      Se la nozione di nullità, contemplata dall’articolo 19 della [sesta direttiva], si riferisce alle sole azioni incidenti sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l’inefficacia relativa o inopponibilità».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla direttiva applicabile

38      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio fa riferimento tanto alla sesta direttiva quanto alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa a taluni aspetti del diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46), che ha abrogato la sesta direttiva a decorrere dalla sua entrata in vigore il 20 luglio 2017. Dato che i fatti del procedimento principale sono tutti anteriori alla data di entrata in vigore della direttiva 2017/1132, si applica la sesta direttiva.

 Sulla competenza della Corte

39      La Commissione ha espresso dubbi sulla competenza della Corte a statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto la controversia principale non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, essendo stata trasferita a I.G.I. solo parte del patrimonio di Costruzioni Ing. G. Iandolo.

40      Secondo la Commissione, infatti, il combinato disposto dei suoi articoli 21, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, indica che la sesta direttiva sarebbe applicabile alle scissioni mediante costituzione di nuove società solo in caso di trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa.

41      Da un lato, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, dal titolo della sesta direttiva risulta che quest’ultima riguarda le scissioni delle società per azioni. Analogamente, l’articolo 1 di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della terza direttiva, enuncia che, per quanto riguarda la Repubblica italiana, la sesta direttiva si applica alle «società per azioni». Orbene, Costruzioni Ing. G. Iandolo e I.G.I. non sono società per azioni, bensì società a responsabilità limitata.

42      Dall’altro, in forza dell’articolo 21 della sesta direttiva, si intende come scissione mediante costituzione di nuove società l’operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l’insieme del suo patrimonio. Costruzioni Ing. G. Iandolo ha però trasferito non l’intero suo patrimonio a più società, ma solo una parte del patrimonio a una sola società, I.G.I.

43      Ne consegue che l’operazione di scissione di cui trattasi nel procedimento principale non rientrerebbe direttamente nell’ambito di applicazione della sesta direttiva.

44      Conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Nel contesto della cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’articolo suddetto, spetta solo al giudice nazionale valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter rendere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 31 maggio 2018, Ernst & Young, C-633/16, EU:C:2018:371, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

45      In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, ma nelle quali dette disposizioni erano state rese applicabili dal diritto nazionale in ragione di un rinvio operato da quest’ultimo al loro contenuto. In quei casi, anche se i fatti del procedimento principale non rientravano direttamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale, per le soluzioni apportate a situazioni puramente interne, si era conformata a quelle adottate dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C-297/88 e C-197/89, EU:C:1990:360, punto 37, del 17 luglio 1997, Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369, punti 27 e 32, e del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, punto 53).

46      Invero, quando una normativa nazionale si conforma per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne a quelle adottate dal diritto dell’Unione, al fine, ad esempio, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate. Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, delle disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione (sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, punti 18 e 19, e del 21 novembre 2019, Deutsche Post e a., C-203/18 e C-374/18, EU:C:2019:999, punto 37).

47      Se è adita da un giudice nazionale nel contesto di una situazione che non rientra direttamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non può, senza altra indicazione da parte del giudice del rinvio se non quella che la normativa nazionale controversa è indistintamente applicabile alle situazioni disciplinate dalle disposizioni del diritto dell’Unione in esame e alle situazioni puramente interne, ritenere che la domanda di interpretazione pregiudiziale relativa alle disposizioni di tale diritto sia necessaria per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, punto 54).

48      Gli elementi concreti che consentano di stabilire che le disposizioni del diritto dell’Unione sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione, devono risultare dalla decisione di rinvio (sentenza del 20 settembre 2018, Fremoluc, C-343/17, EU:C:2018:754, punto 21).

49      Per questo spetta al giudice del rinvio indicare, conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, in che modo, nonostante il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione un elemento di collegamento che renda l’interpretazione pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia. Tali requisiti sono peraltro riflessi nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

50      Nel caso di specie, il giudice del rinvio, il solo competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, ha precisato che gli articoli 2503, 2504-quater, 2506-ter e 2506-quater, ultimo comma, del codice civile, la cui applicazione al caso di specie è richiesta dalle parti nel procedimento principale, traspongono, nel diritto nazionale, gli articoli 12 e 19 della sesta direttiva. Ciò risulta, infatti, come rileva la Commissione, dal decreto legislativo del 16 gennaio 1991, n. 22 – Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell’art[icolo] 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (GURI n. 19, del 23 gennaio 1991).

51      Dall’ordinanza di rinvio risulta altresì che detti articoli del codice civile, che traspongono nel diritto nazionale gli articoli 12 e 19 della sesta direttiva, si applicano, in forza dell’articolo 2506 del codice civile, tanto alle operazioni di scissione con cui una società assegna soltanto una parte del suo patrimonio a una o più società, quanto alle operazioni di scissione con le quali una società assegna l’intero patrimonio a più società, e ciò per le società per azioni come per le società a responsabilità limitata.

52      Recependo la sesta direttiva in tal modo, il legislatore italiano ha dunque deciso di applicare i suddetti articoli 12 e 19 in modo diretto e incondizionato anche alle operazioni di scissione delle società a responsabilità limitata, con le quali una società assegna soltanto una parte del suo patrimonio ad un’altra società.

53      Inoltre, come la stessa Commissione ha riconosciuto in udienza, occorre rilevare che l’articolo 25 della sesta direttiva, invocato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non vieta al legislatore nazionale di applicare il regime delle scissioni previsto dalla sesta direttiva ad operazioni di scissione delle società a responsabilità limitata con le quali una società assegna una parte soltanto del suo patrimonio ad un’altra società.

54      Ciò posto, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

55      I.G.I. sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile in quanto non descriverebbe il contesto di fatto e di diritto delle questioni sottoposte alla Corte, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura. Inoltre, insieme con Costruzioni Ing. G. Iandolo, I.G.I. sostiene pure che le questioni sollevate sarebbero irrilevanti dato che i crediti, che i convenuti nel procedimento principale hanno cercato di proteggere introducendo l’azione pauliana, sono stati tutti estinti. In udienza, la Commissione ha a propria volta rilevato che, se tali crediti sono stati effettivamente estinti, la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe priva di oggetto e dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

56      Ebbene, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 luglio 2019, Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, C-26/18, EU:C:2019:579, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

57      Risulta parimenti da una giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate, o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C-375/17, EU:C:2018:1026, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

58      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio descrive in modo sufficiente il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale e spiega chiaramente che le questioni sottoposte alla Corte sono necessarie per risolvere la questione della compatibilità dell’azione pauliana, proposta dinanzi ad esso, con il diritto dell’Unione.

59      Inoltre, alla luce delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il solo competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, non si può ritenere che le questioni sottoposte alla Corte non abbiano alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che vertano su un problema di natura ipotetica.

60      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla prima questione

61      Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 12 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società beneficiaria.

62      Occorre rilevare, in via preliminare, che, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva, gli articoli 12 e 19 di detta direttiva sono applicabili alle scissioni mediante costituzione di nuove società di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della stessa. Risulta dal medesimo articolo 22, paragrafo 1, che a tal fine l’espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l’espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.

63      L’articolo 12, paragrafo 1, della sesta direttiva impone agli Stati membri di prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori della società scissa per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

64      In forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della sesta direttiva e ai fini di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, gli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto di ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

65      Inoltre, dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafi 3 e 6, con l’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva, risulta che gli Stati membri possono prevedere una responsabilità in solido delle società di nuova costituzione per gli obblighi della società scissa.

66      È vero che tra gli strumenti di tutela dei creditori della società scissa, previsti dall’articolo 12 della sesta direttiva, non figurano le azioni pauliane.

67      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 59 e 60 delle sue conclusioni, l’impiego dell’espressione «quanto meno», all’articolo 12, paragrafo 2, della sesta direttiva, denota che tale articolo prevede un sistema minimo di tutela degli interessi dei creditori della società scissa per i crediti sorti anteriormente alla pubblicazione del progetto di scissione e non ancora scaduti alla data della pubblicazione. Detto paragrafo non preclude quindi agli Stati membri di istituire, per quanto riguarda tali crediti, strumenti ulteriori di tutela degli interessi di tali creditori.

68      Inoltre, non risulta dall’articolo 12 della sesta direttiva che il mancato esercizio degli strumenti di tutela dei creditori della società scissa, previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo, precluda a questi ultimi il ricorso a strumenti di tutela diversi da quelli elencati nell’articolo stesso.

69      Occorre pertanto considerare, alla luce dell’obiettivo enunciato dall’ottavo considerando di tale direttiva, ossia tutelare i creditori, inclusi gli obbligazionisti, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione dal danno che può derivare dalla realizzazione della scissione, che l’articolo 12 della sesta direttiva non esclude la possibilità, per i creditori di una società scissa, di proporre un’azione pauliana, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualora la situazione finanziaria della società scissa nonché quella della società cui l’obbligazione sarà trasferita conformemente al progetto di scissione renda tale protezione necessaria. Gli effetti di una tale azione non devono però essere contrari all’obiettivo della disposizione.

70      In tale contesto occorre rilevare che dalla formulazione stessa della prima questione si evince che un’azione pauliana, come quella configurata all’articolo 2901 del codice civile, promossa da creditori della società scissa, può consentire loro di ottenere, nell’ambito dell’esecuzione forzata, una posizione preferenziale rispetto ai creditori della società beneficiaria o delle società beneficiarie e un rango migliore dei soci di queste ultime. Dato che l’operazione di scissione di cui trattasi nel procedimento principale è un’operazione di scissione mediante costituzione di una nuova società, l’espressione «della o delle società beneficiarie», utilizzata dal giudice del rinvio, deve essere intesa nel senso che essa designa la, o le, società di nuova costituzione.

71      Orbene, il sistema di tutela minima degli interessi dei creditori, previsto all’articolo 12, paragrafo 1, della sesta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, riguarda i creditori della società scissa e non quelli delle società di nuova costituzione o dei soci di queste ultime, le quali non esistevano prima della scissione.

72      Peraltro, dall’articolo 12, paragrafo 4, della sesta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della stessa e con l’articolo 13, paragrafo 3, della terza direttiva, risulta che la tutela «può essere diversa» per i creditori delle società di nuova costituzione e quelli della società scissa.

73      L’articolo 12 della sesta direttiva non richiede dunque che la tutela dei creditori delle società di nuova costituzione prevista dagli Stati membri sia equivalente a quella dei creditori della società scissa.

74      Si può quindi dedurre dal complesso delle suddette disposizioni che l’armonizzazione minima, operata dalla sesta direttiva, della tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione non osta a che, nel contesto di una scissione mediante costituzione di una nuova società, quale avviene nell’ambito del procedimento principale, la priorità sia accordata alla tutela degli interessi dei creditori della società scissa.

75      Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12 della sesta direttiva, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

 Sulla seconda questione

76      Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 19 della sesta direttiva, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità di tale scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

77      L’articolo 19 della sesta direttiva prevede il regime delle nullità della scissione. In particolare, tale articolo limita i casi di nullità, fissa un termine breve per far valere la nullità e stabilisce che, quando è possibile rimediare all’irregolarità che può portare alla nullità della scissione, alle società interessate è assegnato un termine per regolarizzare la situazione.

78      La nozione di «nullità» non è definita nella sesta direttiva.

79      In assenza di una tale definizione, è necessario, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, determinare il significato e la portata della nozione sulla base dell’accezione abituale dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il contesto nel quale essi ricorrono e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (sentenza del 26 luglio 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

80      La nozione di «nullità», nel suo senso abituale, fa riferimento ad azioni dirette all’annullamento di un atto, che determinano la sua scomparsa e producono effetti nei confronti di tutti.

81      Tale significato della nozione di «nullità» è confermato dal contesto di tale nozione e dagli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 73 a 75 delle sue conclusioni.

82      Infatti, per quanto riguarda il contesto di detta nozione, occorre rilevare che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva dispone che la nullità di una scissione già effettiva possa essere dichiarata solo in tre casi, ossia per mancanza di controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, per difetto di atto pubblico o se è accertato che la deliberazione dell’assemblea generale che ha approvato il progetto di scissione è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale.

83      Orbene, questi tre casi di nullità attengono alla formazione della scissione e incidono sull’esistenza stessa di quest’ultima. Si tratta dunque di casi che comportano la scomparsa della scissione.

84      Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva, risulta dall’undicesimo considerando della medesima che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno limitare i casi di nullità e stabilire, da un lato, il principio della regolarizzazione ogni qualvolta essa sia possibile e, dall’altro, un termine breve per far valere la nullità al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti sia tra le società partecipanti alla scissione sia tra queste ultime e i terzi, nonché tra gli azionisti. Tale obiettivo della sesta direttiva, che è stato attuato all’articolo 19 della stessa, conferma che la nullità di una scissione produce effetti nei confronti di tutti.

85      Orbene, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, mentre l’azione di nullità mira a sanzionare l’inadempimento delle condizioni di formazione dell’atto di scissione, un’azione pauliana come quella di cui trattasi nel procedimento principale ha per oggetto soltanto la tutela dei creditori i cui diritti siano stati lesi dalla scissione.

86      Dall’ordinanza di rinvio risulta infatti che l’azione pauliana promossa dai convenuti nel procedimento principale, sul fondamento dell’articolo 2901 del codice civile, consente soltanto di rendere inopponibile nei loro confronti la scissione in questione e, in particolare, il trasferimento di taluni beni di cui all’atto di scissione. Tale azione non incide sulla validità della scissione, non comporta la sua scomparsa e non produce effetti nei confronti di tutti.

87      Ne consegue che detta azione non rientra nella nozione di «nullità» di cui all’articolo 19 della sesta direttiva.

88      Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19 della sesta direttiva, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

 Sulle spese

89      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

2)      L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

Arabadjiev Xuereb von Danwitz Vajda   Kumin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 gennaio 2020.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Seconda Sezione

A. Arabadjiev

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