Una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell’ambiente, in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente illegittima se non prevede un tempo di applicazione limitato
Va dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, disp. att. c.p.p., come introdotto dall’art. 6 d.l. 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), conv., con modificazioni, nella l. 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi. Misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale.