L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e lotta all’evasione fiscale, non può emettere avvisi di accertamento basati sull’utilizzo della c.d. Lista Falciani per gli anni di imposta precedenti al 2009. Difatti, la presunzione legale di imponibilità delle attività finanziarie detenute in paradisi fiscali e non dichiarate al Fisco italiano, di cui all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, non ha efficacia retroattiva. Inoltre, la semplice circostanza che il nome del contribuente figuri nella Lista Falciani non è, di per sé, idonea a dimostrare l’evasione fiscale in relazione ai capitali detenuti in Svizzera. A tal fine, è necessario che il Fisco fornisca ulteriori elementi suscettibili d’integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, le sole idonee a fondare l’accertamento.
Lista Falciani: l’inclusione del contribuente non prova, di per sé, l’evasione fiscale
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