Cassazione civile sez. II, 17/01/2020, n.951
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto, per quel che rileva in questa sede, che la vicenda al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, riformata la sentenza di primo grado, accolto l’appello principale di D.G.M.I. e quello incidentale di R.E., condannò il Condominio di (OMISSIS) e la D.G. a corrispondere alla R. la complessiva somma di Euro 4.187,03, oltre rivalutazione e interessi, ponendone 2/3 a carico del condominio e 1/3 a carico della D.G.;
– purgata la narrazione delle vicende di primo e secondo grado che oramai hanno perso d’attualità è bastevole osservare che la condanna afferiva al risarcimento del danno procurato all’interno dell’abitazione, di proprietà della D.G. e condotto in locazione dalla R., da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura dell’edificio condominiale, di proprietà esclusiva della D.G.;
– D.G.M.I. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e degli intimati resiste con controricorso, anch’esso ulteriormente illustrato da memoria, la R.;
– con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123,1126,1130,1131 e 1578 c.c., art. 1585 c.c., comma 2, artt. 2043 e 2051 c.c. e degli artt. 81,91,111,279,323 e 362 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;
– questa, in sintesi, liberata l’esposizione dal sovrabbondante e non pertinente richiamo a larga parte della congerie di norme sopra riportate e dalla denunzia di un vizio motivazionale non previsto dalla legge:
– la ricorrente afferma che dei danni derivanti dal lastrico solare, senza che rilevi la circostanza che di esso ne sia proprietaria esclusiva la medesima, deve essere chiamato a rispondere il solo condominio;
considerato che la doglianza è destituita di giuridico fondamento: a) questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonchè sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821; conf., Sez. 2, n. 3239, 7/2/2017);
- b) in secondo luogo il locatore (nella specie la ricorrente) deve mantenere la cosa locata “in istato da servire all’uso convenuto” (art. 1574 c.c., n. 2) e, pertanto, la D.G., fermi i suoi rapporti col condominio, restava obbligata nei confronti della conduttrice;
ritenuto che con il secondo motivo, dipendente dal primo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1117,1126,1130,1131,1134,1218,1453 e 1455 c.c., art. 1576 c.c., n. 2, art. 1585 c.c., comma 2, artt. 2043 e 2051 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè, anche in questo caso, “insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, affermandosi che “nessuna soccombenza poteva essere ascritta alla proprietaria del terrazzo, priva di legittimazione passiva rispetto all’azione della locataria”;
considerato che il motivo, anche in questo caso, appesantito dall’evocazione di una pluralità di disposizioni normative non pertinenti e dal richiamo a un vizio motivazionale non previsto dalla legge, resta travolto (assorbimento improprio) dal rigetto del primo;
considerato che il terzo motivo, forse dovuto a un refuso, riguardando altro (assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e potere di annullamento amministrativo dell’atto di assegnazione), risulta inammissibile per assoluta impertinenza, non potendo supplire a tardiva emenda la giustificazione offerta con la memoria;
considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020