Tribunale Roma sez. XVII, 10/01/2020, n. 577
FATTO E DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2011 la Milano Assicurazioni s.p.a. (nel prosieguo “Milano” o “Unipol”) conveniva in giudizio Trenitalia s.p.a. (nel prosieguo “Trenitalia” o “TI”) e Bioclean Tecnologie dell’Igiene s.r.l. (in seguito “Bioclean”) rappresentando, tra l’altro, di aver emesso in data 01.07.2009 la polizza fideiussoria n. D8005606700 nell’interesse di Bioclean ed a favore di Trenitalia a garanzia dell’affidamento di appalto dei servizi di pulizia di materiale rotabile e impianti industriali di Trenitalia lotto 14 con la previsione della escussione a semplice richiesta e senza eccezioni o necessità di prove o documentazioni dell’inadempimento del contraente. Deduceva, inoltre, che il presupposto dell’escussione sarebbe stato rappresentato dalla circostanza dell’inadempimento da parte del contraente alle obbligazioni nascenti dall’appalto di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia. Puntualizzava di aver emesso la propria garanzia sulla base dell’offerta formulata da Bioclean in fase di gara che prevedeva un monte di ore annuo lavorato di 145.261,48 con l’impiego di 91,08 risorse umane. Aggiungeva che, successivamente, a fronte delle problematiche insorte con riferimento al passaggio delle unità lavorative al momento del “cambio appalto”, Bioclean si sarebbe impegnata ad assorbire una quota aggiuntiva del 20% di unità lavorative rispetto all’offerta praticata e TI si sarebbe impegnata ad assegnare l’attività fino a concorrenza massima del quinto dell’importo contrattuale; che tale modifica dei patti contrattuali sarebbe intervenuta tra contraente e ente appaltante senza la partecipazione del garante che aveva emesso la garanzia sulla base del contenuto dell’offerta risultata aggiudicataria; che con comunicazione 26.07.2010 Trenitalia ha disposto la risoluzione del contratto motivata sulla base dell’art. 22 dell’accordo quadro, indicando nel trimestre aprile/giugno un ammontare di penali pari al 21% del fatturato e il rilievo di qualità del lotto inferiore all’80% per quattro volte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, circostanze che avrebbero integrato i presupposti richiesti dalla suddetta norma per l’esercizio della risoluzione; che Trenitalia ha escusso la garanzia a seguito della risoluzione del contratto e successivamente, in dipendenza della proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di Bioclean, ha sospeso l’escussione; che tale ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento del 18.2.2011; che Bioclean non ha interposto reclamo e Trenitalia ha rinnovato l’escussione della garanzia a suo tempo sospesa ed ha pertanto richiesto il pagamento di € 1.267.675,98 in dipendenza dello scioglimento del contratto; che sussisterebbero precisi profili di infondatezza della richiesta, diversi da quelli formulati da Bioclean ma significativi nell’ottica della posizione di diritto del garante; che sarebbe evidente la abnormità della pretesa di escutere la cauzione tout court, nella sua interezza, ben potendo il creditore per parte sua apprezzare l’inesistenza di un danno risarcibile; che la richiesta di un risarcimento di oltre € 1.200.000,00 a fronte della documentata inesistenza di danno risarcibile avrebbe colorato la condotta del soggetto garantito in termini di violazione del dovere di buona fede oggettiva che sta alla base della figura tipicizzata dell’abuso del diritto; che la pretesa di pagamento di TI sarebbe inoltre infondata a fronte della estinzione o inoperatività tout court della garanzia autonoma avendo le parti del rapporto principale operato una modifica rispetto al contenuto degli obblighi sui quali il garante ha assunto il proprio impegno attraverso la stipula di un negozio autonomo e, in particolare, attraverso l’asserita imposizione di un 20% in più di manodopera utilizzata quale elemento di evidente modifica/alterazione dell’equilibrio negoziale come rappresentato dalla parte che ha richiesto la garanzia. Concludeva come sopra.
1.2 Si costituiva in giudizio Trenitalia con comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente i rilievi svolti da Milano in quanto infondati o comunque inidonei a legittimare l’Impresa di assicurazione a sottrarsi al pagamento della cauzione escussa da Trenitalia. Rilevava, in particolare, che: le eccezioni sollevate dalla garante non atterrebbero ai fatti che hanno generato l’escussione della cauzione e, cioè, i gravi inadempimenti contestati a Bioclean e la successiva risoluzione del contratto di appalto; che Milano avrebbe qualificato in modo errato l’escussione della garanzia come “abusiva” in difetto della quantificazione del danno subito, presupposto che sarebbe escluso dalla uniforme giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito; che l’eccezione di compensazione sollevata dall’attrice sarebbe priva di fondamento e comunque non costituirebbe prova liquida della asserita abusività della escussione; che l’eccezione sollevata dall’istituto garante sarebbero stata erroneamente qualificata come c.d. letterale in quanto nascerebbe direttamente dalla forma del contratto di garanzia: la stessa, la detta della convenuta, oltre ad essere infondata, atterrebbe al rapporto principale tra Trenitalia e Bioclean e, quindi, non potrebbe essere sollevata dal garante autonomo, tanto meno prima di aver effettuato il pagamento. Trenitalia rilevava inoltre come il proprio credito vantato nei confronti di Milano sarebbe certo, liquido ed esigibile e pari all’ammontare di € 1.267.675,98; pertanto, chiedeva disporsi ingiunzione di pagamento della suddetta somma ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. e che Milano fosse in via definitiva condannata al pagamento della suddetta somma in virtù della polizza fideiussoria escussa da Trenitalia. Concludeva come sopra.
1.3 Si costituiva altresì Bioclean sostenendo di aver promosso separato giudizio avente ad oggetto fatti connessi a quelli dedotti dall’attrice. Conseguentemente chiedeva la riunione dei due giudizi. Concludeva come sopra.
1.4 All’udienza del 16.2.2012 fissata per la prima comparizione delle parti, Trenitalia insisteva per l’accoglimento dell’istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.; il giudice si riservava. Con provvedimento del 21.02.2012 il giudice accoglieva l’istanza e ingiungeva a Milano di pagare la somma pari ad euro 1.267.675,98 oltre interessi legali di mora dalla data dell’escussione. Su richiesta delle parti, il giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; nelle more Milano ha chiedeva con istanza la revoca dell’ordinanza di ingiunzione e, in caso di rigetto, l’emissione di un’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Bioclean obbligata in regresso nei confronti dell’Istituto di assicurazione. All’udienza del 29.03.2012 fissata per la discussione sulla suddetta istanza, il giudice rilevava non sussistere nuovi motivi idonei a legittimare la revoca dell’ingiunzione, rilevava che in difetto di pagamento da parte di Milano non poteva essere accolta la domanda di regresso nei confronti di Bioclean, e rigettava l’istanza. Alla successiva udienza la difesa di Milano rendeva noto che nella causa R.G. 76424/2011, promossa da Bioclean, il giudice aveva trasmesso gli atti al Presidente di Sezione affinché assumesse i necessari provvedimenti circa la riunione delle due cause; richiedeva quindi la concessione di un breve rinvio al fine di consentire la trattazione congiunta dei giudizi. Il giudice rinviava la causa alla successiva udienza, durante la quale i procuratori di Milano e Bioclean insistevano perché venisse disposta la riunione. Le parti chiedevano un rinvio per i medesimi incombenti al fine di consentire lo svolgimento dell’attività istruttoria anche nella causa R.G. 76424/2011. Il giudice in sostituzione del titolare della causa, riservava ogni provvedimento circa la riunione e rinviava nuovamente la causa. Successivamente, Bioclean e Milano ribadivano l’istanza di riunione dei due procedimenti, mentre la difesa di Trenitalia si opponeva; le parti inoltre insistevano per l’ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
1.5 Invero, nel frattempo, con atto di citazione notificato in data 28.12.2011 Bioclean conveniva in giudizio Trenitalia e Milano instaurando il giudizio R.G. 76242/2011 e deducendo, tra l’altro, che a seguito della gara di appalto indetta da Trenitalia nel luglio 2008, si era aggiudicata il Lotto 14 e che alla cennata aggiudicazione era seguita in data 08.07.2009 la stipula del relativo contratto di appalto; che con lettera del 26.07.2010 Trenitalia aveva comunicato a Bioclean la risoluzione del contratto in quanto l’appaltatrice aveva riportato, nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali – a qualsiasi titolo applicate – per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell’importo del trimestre stesso e aveva fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR; che Trenitalia aveva provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria rilasciata dalla Milano; che la risoluzione esercitata da Trenitalia sarebbe illegittima in quanto il soggetto che aveva sottoscritto la comunicazione di risoluzione sarebbe stato carente dei poteri necessari per risolvere il contratto in esame; che i valori specificati da Trenitalia con riferimento alle penali inflitte, sarebbero basati su inesatti e non condivisibili criteri di riferimento logico-matematici, giacché nel trimestre di aprile-giugno 2010 la vera percentuale delle penali per l’importo del trimestre di euro 935.297,70 sarebbe stata pari al 17,70%, percentuale, e cioè inferiore alla soglia contrattualmente stabilita del 20% necessaria per far valere il diritto potestativo di cui alla clausola risolutiva espressa prevista all’art. 22.11 dell’accordo quadro; che fino al 14.05.2010 Trenitalia non avrebbe rispettato la prescrizione secondo cui il responsabile del contratto dell’appaltatore avrebbe dovuto essere avvisato con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’inizio dell’ispezione attraverso il sistema informativo Super che pertanto non sarebbero opponibili a Bioclean le penali applicate dal 01.04.2010 al 13.05.2010; che con riferimento alla pretesa di Trenitalia sarebbero stato registrato uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore alla percentuale stabilita dal capitolato tecnico (80%) e che Trenitalia non avrebbe rispettato il metodo di campionamento indicato nel capitolato tecnico; che legittimamente la Bioclean avrebbe risolto il contratto per fatto e colpa di Trenitalia dal momento che Trenitalia: avrebbe disatteso l’impegno di congruità economica del servizio in quanto per cause di indisponibilità del materiale rotabile denominate ‘NRT’ e ‘NRT sostituita’ di fatto avrebbe impedito a Bioclean di svolgere le attività di pulizia dei materiali rotabili per un valore corrispondente ad euro 787.309,98 limitandosi a corrispondere solamente l’indennizzo di euro 62.984,48; non avrebbe messo Bioclean in grado di operare presso l’OMR di Roma Smistamento a causa di una cronica variazione dei programmi di lavorazione giornaliera, della mancanza di infrastrutture adeguate all’esecuzione delle pulizie più approfondite dei rotabili, di gravi insufficienze del servizio di manovra dei treni. Asserisce che, conseguentemente, sarebbe illecita l’escussione della fideiussione da parte di Trenitalia, la quale dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno inferto a Bioclean; che la stessa vanterebbe un credito nei confronti di Trenitalia pari ad € 455.293,60 in forza delle fatture nn. 46, 50, 54 e 88 del 2010 solo parzialmente pagate.
1.6 Si costituiva Trenitalia rilevando che, con riferimento ai presunti inadempimenti in cui sarebbe incorsa Trenitalia, quest’ultima, contrariamente a quanto ipotizzato da Bioclean, si sarebbe sempre conformata ai dettami contrattuali e non avrebbe impedito a Bioclean di poter rendere i propri servizi né avrebbe mai evitato di instaurare un contradditorio al momento delle verifiche di qualità; cha la stessa Bioclean si sarebbe resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti legittimando il provvedimento di risoluzione assunto da Trenitalia; che, in ogni caso, i danni lamentati sarebbero insussistenti e sprovvisti di prova; che, quanto ai crediti asseritamente vantati da Bioclean in forza delle fatture azionate, gli stessi: si sarebbero estinti per compensazione con i crediti maturati da Trenitalia nei confronti dell’appaltatrice derivanti dal pagamento da parte di Trenitalia degli emolumenti dovuti ai lavoratori da parte della stessa Bioclean; oppure sarebbero comunque inesigibili in quanto le relative somme sarebbero state trattenute dalla convenuta per far fronte agli esborsi conseguenti alle iniziative giudiziarie intraprese dai lavoratori nei confronti di Trenitalia ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
1.7 Si costituiva altresì Milano facendo presente la presenza del giudizio R.G. 52741/2011 dalla stessa instaurato riproducendo copia integrale dell’atto di citazione, al quale aderiva e del quale richiamava il contenuto.
1.8 Quanto alla trattazione del giudizio R.G. 76424/2011, all’udienza del 11.07.2012, la difesa di Bioclean formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Trenitalia per ottenere il pagamento delle fatture a suo dire rimaste insolute; a fronte della richiesta di riunione con il giudizio R.G. 52741/2011 formulata da Milano e Bioclean, il giudice disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di sezione, il quale con provvedimento del 22.08.2012 assegnava la causa alla dott.ssa Iofrida, già titolare del giudizio n. 52741/2011, fissando l’udienza del 15.11.2012 per la comparizione avanti la stessa. A tale udienza il giudice in sostituzione della dott.ssa I., su istanza delle parti concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando la causa per l’esame delle istanze istruttorie nonché della richiesta di riunione reiterata dai legali di Milano e Bioclean; Bioclean formulava istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di Trenitalia per ottenere il pagamento delle fatture azionate; Trenitalia depositava documentazione a dimostrazione del fatto di aver corrisposto agli ex lavoratori di Bioclean gli emolumenti non pagati dall’appaltatrice e di aver, quindi, estinto per compensazione i relativi crediti azionati dalla controparte. Con provvedimento del 28.5.2013 il giudice rigettava l’istanza di ingiunzione formulata da Bioclean e, quanto alle prove testimoniali, ammetteva esclusivamente quella richiesta da Bioclean ad esclusione dei capitoli 10, 11, 12 e 13 in quanto irrilevanti e documentali; inoltre, ritenendo sufficiente la trattazione contemporanea delle cause, rinviava per l’assunzione della prova testimoniale.
1.9 Alla successiva udienza il giudice riuniva le due cause e assumeva la prova testimoniale; ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Le cause venivano state rinviate d’ufficio causa della sostituzione del magistrato titolare del ruolo. Successivamente, le parti chiamate per la precisazione delle conclusioni, precisavano e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
2.0 Preliminarmente si osserva che la presente decisione viene emessa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui “non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”.
2.1 In primis occorre chiarire che le domande spiegate dalle parti nei due giudizi riuniti verranno esaminate congiuntamente in quanto interdipendenti e fondate sulla medesima piattaforma probatoria.
2.2 La controversia inerisce un rapporto sorto in virtù di un contratto di appalto stipulato tra Bioclean e Trenitalia nel 2009 e da quest’ultima asseritamente risolto in data 26.07.2010 in ragione di gravi inadempimenti posti in essere da Bioclean. Su tale assetto si innesta l’oggetto della controversia che riguarda l’accertamento della fondatezza del diritto in capo a Trenitalia ad escutere la polizza fideiussoria a garanzia del corretto adempimento dell’appaltatrice, rilasciata da Milano, la quale a sua volta contesta tale diritto in capo a Trenitalia.
2.3 Anzitutto va accertata la legittimità della risoluzione del contratto, fatta valere da Trenitalia. Sul punto deve rilevarsi come dall’esame degli atti di causa ed, in particolare, dalla lettura dell’art. 22 dell’accordo quadro è emerso che Trenitalia sarebbe divenuta titolare del diritto potestativo alla risoluzione del contratto nel momento in cui Bioclean avesse “riportato, nel corso di un qualsiasi trimestre di validità contrattuale, penali – a qualsiasi titolo applicate – per un importo complessivo nel trimestre pari o superiore al 20% dell’importo del trimestre stesso” o avesse “fatto registrare uno scostamento percentuale di qualità mancante del lotto superiore al limite e al numero dei casi stabiliti dal CTR” (documento 11 fascicolo Bioclean); quanto a quest’ultimo profilo, è emerso pure come il capitolato tecnico prevedesse che la risoluzione di diritto potesse essere invocata “qualora fosse rilevato un valore di Qualità del Lotto inferiore all’80% per più di tre volte, anche non consecutive, nell’arco di ciascun anno di validità contrattuale” (documento 12 fascicolo Bioclean). Dagli atti è stato possibile accertare, inoltre, che Bioclean ha riportato nel corso del trimestre aprile, maggio, giugno dell’anno 2010 penali per un valore superiore al 20% dell’importo del trimestre e che ha fatto registrare nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell’anno 2010 un valore di qualità del lotto inferiore all’80%. Invero dall’istruttoria di causa (documento 34 fascicolo Trenitalia) è emerso che l’importo del trimestre aprile, maggio e giugno dell’anno 2010 sia stato pari ad euro 790.039,63 e che le penali applicate da Trenitalia nello stesso periodo sono state complessivamente pari ad euro 165.637,30 ossia a circa il 21% dell’importo del trimestre (documenti 7, 8 fascicolo Trenitalia R.G. 76424/2011). Pertanto, deve ritenersi che Trenitalia si sia legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa risulta essendo stata dimostrata la sussistenza di entrambe le cause di risoluzione invocate da Trenitalia non essendo state efficacemente contestate da Bioclean le modalità con le quali Trenitalia aveva accertato e quantificato gli scostamenti rilevati e posti a base della risoluzione.
2.4 Quanto alla garanzia escussa da Trenitalia, essa deve anzitutto qualificarsi come garanzia autonoma a prima richiesta, con la conseguenza che essa attribuisce “al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale” e che in caso di “incameramento della cauzione da parte dell’ente appaltatore di opere pubbliche, questi non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione” (cfr Cass. Civ. SS. UU. n. 3947/2010, Cass. Civ., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass. Civ. n. 8295/1994). Come sottolineato sempre dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno subito, sulla base della funzione genetica e funzionale delle polizze fideiussorie le stesse rivestono una “funzione satisfattiva delle ragioni della stazione incamerarne l’importo, all’esito di un accertamento da essa condotto in senso esclusivo, perché unilaterale e insindacabile, in ogni caso d’insolvibilità del debitore e, comunque, in caso d’inadempimento ancorché incolpevole. E ciò, in particolare, quando, come nel caso in esame, le parti facciano riferimento alla figura della cauzione una garanzia autoliquidabile da parte del creditore principale, indipendentemente dalle contestazioni del debitore principale” (Cassazione civile, sez. I, 25/09/2015, n. 19088; nei medesimi termini già Cassazione civile sez. III, 17 giugno 2013, n. 15108).
2.5 Ciò posto, deve rilevarsi come, dall’esame della produzione documentale è emerso che con la garanzia di cui si controverte la compagnia assicurativa si era impegnata a pagare l’importo quantificatole dalla garantita, come da condizioni generali di contratto ed appendice n. 1, “entro il termine di 15 gg.”, dal ricevimento “della semplice richiesta scritta dell’Ente garantito”, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ex art. 1944 c.c., “senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo”, “senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della stessa”. Ebbene, come già rilevato dal giudice procedente in sede di valutazione dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186 ter c.p.c., il contratto autonomo di garanzia (“a semplice richiesta”, “senza riserva o eccezione alcuna”, con deroga espressa agli artt. 1945 e/o 1957 c.c.) è una figura, conosciuta negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, caratterizzata dall’autonomia ed astrattezza rispetto al rapporto sottostante, in quanto il garante rinuncia espressamente a sollevare nei confronti del creditore garantito qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale garantito, avendo detto negozio la funzione, più che di garantire l’adempimento altrui, di far conseguire senza indugio al creditore l’oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto sottostante e delle contestazioni, riversando in tal modo sul garante il rischio dell’inadempienza colpevole o incolpevole (C.C. 12341/1992; C.C. 10188/1998). Si era correttamente osservato inoltre che secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, detta autonomia, più o meno accentuata, in armonia con il generale principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, non è assoluta e senza limiti, potendo la garante rifiutare il pagamento della garanzia in caso di escussione abusiva e fraudolenta da parte del beneficiario, purché resistenza della frode (vale a dire dell’intento di trarre illecito profitto dalla garanzia) o dell’uso anormale del diritto (per es. per nullità, inefficacia, estinzione del rapporto principale) siano individuabili attraverso una prova documentale di immediata e sicura documentazione (c.d. prova liquida), e dovendo anzi la garante, secondo una certa tesi, diligentemente opporre 1’exceptio doli al beneficiario, ove sussistente, e se posta in grado di conoscere e valutare il fondamento di detta eccezione. Ciò considerato, ne consegue che solo in presenza di un evidente domanda di pagamento fraudolenta, sulla base di una prova, di facile verificazione, della mala fede del beneficiario (stante la necessità di confinare ad ipotesi eccezionali i casi in cui è possibile paralizzare l’efficacia naturale della garanzia autonoma a prima richiesta, proprio a salvaguardia di detta autonomia), si ritiene legittima la tutela giudiziale inibitoria, in via d’urgenza, atta ad impedire l’escussione della garanzia. La già richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite era intervenuta a fronte di un contrasto interno in ordine ai rapporti (avuto speciale riguardo alle convenzioni stipulate dall’appaltatore di opere pubbliche su richiesta del committente ed a suo favore) tra fideiussione c.d. atipica o cauzione fideiussoria o assicurazione fideiussoria, contenenti deroga parziale agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c. o 1956 e 1957 c.c., caratterizzanti la garanzia fideiussoria, essendo il garante tenuto al pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, e garanzie autonoma (c.d. garantievertrag); nella specie, secondo un orientamento tale rapporto di garanzia, così caratterizzato, stante l’idoneità o sufficienza delle clausole di pagamento “a prima o semplice richiesta o senza eccezioni”, alla stregua di una garanzia autonoma, con funzioni indennitarie o risarcitorie verso il creditore insoddisfatto, attesa la previsione di un tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ed inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle ex artt. 1947,1956 e 1957 c.c.; un secondo orientamento, invece, qualificava tale rapporto come fideiussorio, caratterizzato dal principio di accessorietà, con funzione di garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale, pur se atipico, stante deroga parziale alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. o da altre norme attinenti le tipiche eccezioni fideiussorie, con conseguente necessità per il giudice di verificare ogni volta, a prescindere dall’utilizzo di tali clausole, “la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia”. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dovere privilegiare il primo orientamento (avente il pregio di “consentire ex ante la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutica sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate”, pag. 51 della sentenza), stabilendo che la presenza di clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” depone verso la configurazione del rapporto, salva “irredimibile ‘discrasia’ con l’intero contenuto ‘altro’ della convenzione negoziale”, come di garanzia autonoma, avente la funzione o “causa concreta” di assicurare il soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento.
2.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, non può che rilevarsi come, stante la natura autonoma, di tipo indennitario, della polizza cauzionale prestata dalla compagni assicurativa Milano in favore di Trenitalia, nell’interesse dell’appaltatrice Bioclean, la garante non è legittimata a sollevare eccezioni inerenti la mancata prova del danno come quantificato dalla beneficiaria ovvero la compensazione, invocata dalla debitrice garantita, con i crediti da questa vantati, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, e comunque l’eccezione sollevata non ha il carattere della prova evidente e liquida richiesta per la configurazione di una exceptio doli. Pertanto, l’ordinanza concessa ex art. 186 ter c.p.c., già provvisoriamente esecutiva, deve essere confermata e per, l’effetto, la Unipolsai Assicurazioni (già Milano Assicurazioni s.p.a.) condannata al pagamento dell’importo di euro 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 della Milano Assicurazioni s.p.a., oltre interessi.
3.0 In virtù del principio della soccombenza, le spese vengono poste a carico della Unipolsai assicurazioni s.p.a. e della Bioclean Tecnologie dell’Igiene s.p.a. e liquidate, come da dispositivo, alla luce dei criteri previsti dal DM n. 37 dell’ 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando lo scaglione di riferimento e le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Rigetta le domande spiegate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) e da BIOCLEAN TECNOLOGIE DELL’IGIENE S.R.L. per le suesposte motivazioni;
2) Accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale da TRENITALIA S.P.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO e, per l’effetto, condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) al pagamento dell’importo di euro 1.267.675,98 recato dalla polizza n. D8005606700 rilasciata dalla Milano Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), oltre interessi, confermando l’ordinanza emessa in corso di giudizio ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. in data 16-21.02.2012;
3) condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) e BIOCLEAN TECNOLOGIE DELL’IGIENE S.R.L. in solido a rifondere le spese processuali TRENITALIA S.P.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, per la somma complessiva di euro 30.000,00, oltre esborsi, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, lì 30.12.2019
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo