Via Val Varaita 8 - 00141 - Roma

Lun./Ven. 15.30/19.00

Diritto bancario Gli oneri del correntista-traente

Gli oneri del correntista-traente

Tribunale Foggia sez. II, 02/01/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 02/12/2019)

Fatto

Con ricorso depositato il 16.10.2019 la I.T.R. Trasporti soc. coop. proponeva reclamo all’ordinanza del 28.09.2019 con cui il Tribunale di Foggia aveva rigettato la richiesta cautelare di cancellazione del protesto levato a carico della I.T.R. Trasporti soc. coop.

Deduceva il reclamante che il protesto doveva ritenersi illegittimo, per:

– omesso preavviso di mancato incasso in prima presentazione (ritenuta esigibile ex fide bona in base all’art. 1176, comma II, c.c., nonché all’art. 1375 c.c. ed all’art. 125, comma III, TUB);

– la sussistenza della provvista al momento della levata del protesto (in quanto l’8.4.2019 – data del protesto – la reclamante aveva adempiuto a ripristinare la provvista, ex art. 9 l. 386/1990).

Sussisteva altresì il periculum in mora in ragione del danno all’attività imprenditoriale della ricorrente determinato dal protesto di cui è causa.

Pur non costituendosi, con nota del 19.12.2019 la Camera di Commercio evidenziava la propria assenza di responsabilità, in quanto mero editore del Registro informatico dei protesti.

Con comparsa del 18.12.2019 si costituiva POSTE ITALIANE s.p.a. per chiedere il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento reclamato, poiché il protesto era perfettamente legittimo, in ragione della – non contestata – assenza di provvista al momento dell’incasso dell’assegno.

All’udienza del 20.12.2020 le parti concludevano in senso conforme ed il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Risulta documentalmente – e pacificamente ammesso dalle parti – che:

– in data 30.3.2019 la ricorrente consegnava alla FITALOG SERVICE soc. coop. l’assegno postale n. … tratto sul conto corrente n. … acceso presso POSTE ITALIANE s.p.a.;

– sul conto corrente in questione vi era difetto di provvista fino alla data dell’8.4.2019.

Tanto premesso, ancorché i dettagli relativi alla data della presentazione dell’assegno per l’incasso (5.4.2019 secondo il ricorrente – 3.4.2019 secondo il resistente) ed alle procedure di incasso (con stanza di compensazione dell’8.4.2019 secondo il ricorrente – con procedura CTI secondo la reclamata) divergano nelle ricostruzioni del fatto svolte dalle parti, appare pacifico in ogni caso che alla data di presentazione dell’assegno non vi era sufficiente provvista sul conto corrente.

Diritto

Sul punto – anche al fine di evidenziare gli oneri probatori gravanti sulle parti – appare il caso di rammentare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “L’apertura di un conto corrente con convenzione di assegno dà vita ad un negozio giuridico autonomo complesso – concorrendo in esso sostanzialmente elementi del mandato, del conto corrente e del deposito bancario – in base al quale il correntista ha il diritto di emettere assegni e la banca trattaria, che viene a svolgere un vero e proprio servizio di cassa per conto, nell’interesse e secondo le istruzioni del cliente, ha il dovere di onorare l’assegno pagandone l’importo al beneficiario, nei limiti dei fondi disponibili presso la banca trattaria. La esistenza di detti fondi deve permanere per tutta la durata del termine di presentazione dell’assegno, rilevando essa funzionalmente soprattutto al momento del pagamento.

 E poichè l’ordine di pagamento mediante assegno è un atto unilaterale recettizio ed è quindi destinato a produrre effetti dal momento della presentazione, sino a tale momento sussiste l’obbligo del correntista-traente di assicurarsi che sul conto vi siano fondi disponibili in misura sufficiente per assicurare il buon fine dell’assegno, con la conseguenza che se, per effetto di altri atti di disposizione della provvista o della revoca dell’affidamento, la provvista viene meno, il correntista non può dolersi del rifiuto della banca di pagare e della conseguente levata del protesto. È pertanto onere del correntista che fondi la propria domanda di danni sul preteso inadempimento della banca all’obbligo di esecuzione della convenzione di assegno in ragione della presenza di fondi disponibili, provare gli elementi costitutivi della domanda, e, quindi, che l’assegno era stato presentato alla banca quando la provvista sarebbe stata sufficiente per provvedere al pagamento. (Sez. 1, Sentenza n. 2711 del 07/02/2007, Rv. 599836 – 01)”.

Tanto premesso, deve confermarsi il provvedimento reclamato, essendo perfettamente legittimo il protesto svoto, poiché è pacifico che al momento della presentazione dell’assegno non vi era provvista sul conto corrente della reclamante.

Al riguardo, deve precisarsi che l’art. 47 legge assegni prevede l’onere di avviso nei quattro giorni “successivi” alla levata del protesto e tale onere risulta correttamente ottemperato dalla reclamata con raccomandata del 9.4.2019 prodotta in atti.

La sanatoria prevista dall’art. 8 l. 386/90 si riferisce esclusivamente alla “sanzione amministrativa” di cui all’art. 2 della stessa legge, non intaccando la validità ed efficacia dell’atto di protesto.

Inconferente, del resto, deve ritenersi pure il richiamo all’art. 125 TUB, comma III, poiché il “protesto” è un atto pubblico “dovuto”, volto a certificare l’assenza di provvista al momento della presentazione dell’assegno. Il protesto, in sé considerato, pertanto, non può esser qualificato come una “segnalazione negativa presso una banca dati”. E, del resto, la successiva pubblicazione del protesto presso il registro informatico protesti gestito dalla Camera di Commercio, è comunque svolta dopo l’avviso ex art. 47 l. assegni, all’esito della procedura di cui al D.M. 316/2000.

Né può ritenersi sussistente un diverso ed ulteriore onere informativo esigibile in senso atipico per il generale dovere di buona fede, anche sulla base di pregressi comportamenti in sé inidonei a generare un “affidamento legittimo”, poiché: il “protesto” è un atto formale teso a fotografare la situazione di incapienza presente al momento della presentazione all’incasso dell’assegno (non sussistendo, quindi, margini – anche temporali – idonei a consentire una comunicazione o un intervento modificatore dal momento della presentazione a quello della constatazione dell’assenza della provvista) e poiché non può fondarsi un affidamento “legittimo” sulla condotta “illegittima” del correntista che, contravvenendo alle proprie obbligazioni assunte, non mantenga la provvista continuativamente per tutto il tempo corrente dall’emissione del titolo a quello della presentazione per l’incasso.

Va quindi rigettato il reclamo e confermato il provvedimento reclamato.

Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza ed in ragione del dichiarato valore indeterminato di bassa complessità della controversia vanno liquidate in euro 3.645,00 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014; non liquidata la fase istruttoria in ragione della natura documentale del presente giudizio).

Si da atto che, in ragione dell’infondatezza del reclamo, sussistono le condizioni all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

P.Q.M.

– Rigetta il reclamo, perché infondato;

– Conferma il provvedimento reclamato;

– Condanna parte reclamante a rimborsare a POSTE ITALIANTE s.p.a. le spese della presente procedura, che si liquidano in euro 3.645,00 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15%;

– Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Post